Non è una novità che ENEL sia contemporaneamente:
- gestore della fornitura elettrica;
- proprietaria del software di controllo della contabilizzazione elettrica dei contatori elettronici;
- unico ente che può eseguire verifiche sulla regolarità dell'energia addebitata.
Insomma un'altra presa in giro tutta italiana; l'energia più importante in Italia non è regolamentata a sfacciato vantaggio di ENEL.
- gestore della fornitura elettrica;
- proprietaria del software di controllo della contabilizzazione elettrica dei contatori elettronici;
- unico ente che può eseguire verifiche sulla regolarità dell'energia addebitata.
Insomma un'altra presa in giro tutta italiana; l'energia più importante in Italia non è regolamentata a sfacciato vantaggio di ENEL.
Pensate che a regolamentare questa "estrema trasparenza" ci sono il Testo Unico delle leggi sui pesi e sulle misure ed il successivo regolamento di fabbricazione, approvati rispettivamente con il Regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, ed il Regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, che non prevedono esplicitamente come strumenti di misura i contatori elettrici, con conseguente necessità di procedere alla rivisitazione di tali risalenti dispositivi per adeguarne, in via normativa, l'ambito di applicazione agli intervenuti progressi nel settore degli strumenti di misurazione addivenendo così ad una compiuta disciplina generale sulla metrologia legale.Che ne dite di chiedere ai nostri inutili politici di provvedere, magari prima di publicizzare l'assurda corsa al nucleare ad un vero mercato trasparente?
Direi come minimo:
- una nuova legge che cassi i regi decreti pertinenti e che tratti anche gli strumenti di misura dell'energia elettrica;
- un serio sistema di controllo dei produttori e distributore di energia con verifiche comparative sulle reti.
[tratto da: http://www.periti.info/]
L’Agenzia delle Dogane e il Ministero dello Sviluppo hanno diffuso, tramite la Circolare congiunta n. 17/D del 23 maggio 2011, delle precisazioni riguardanti i contatori installati nelle officine elettriche.
La circolare contiene “istruzioni relativamente alle specifiche prestazionali nonché alle modalità con le quali garantire, attraverso opportuni controlli, il corretto funzionamento in opera dei complessi di misura installati presso le officine elettriche preesistenti e di nuova attivazione”.
In particolare, la verifica del corretto funzionamento in opera di tali contatori e complessi di misura presso le officine elettriche assume particolare rilievo anche per i fini istituzionali dell'Agenzia delle dogane, poiché gli stessi sono impiegati con lo scopo di accertare sia i flussi di energia elettrica rilevanti per i fini erariali, sia, in maniera indiretta, la quantità di combustibili utilizzati per la sua generazione.
Per quanto riguarda i complessi di misura (contatori e relativi trasformatori di misura) istallati nelle officine elettriche al fine dell'accertamento e della liquidazione di tributi, nella circolare vengono elencati una serie di requisiti generali di sicurezza da rispettare.
I complessi, nel dettaglio, devono:
— essere dotati di totalizzatori progressivi, non alterabili e non azzerabili, salvo che attraverso la rimozione dei sigilli, questi ultimi anche di tipo elettronico, applicati dal produttore anche sull'involucro;
— essere protetti dalla modifica, anche da remoto, della relativa costante di misura, salvo che attraverso la rimozione dei sigilli, questi ultimi anche di tipo elettronico, applicati dal produttore anche a protezione degli apparati costituenti la catena di misura;
— essere installati attraverso un montaggio ed un'inserzione conformi alle vigenti norme tecniche.
I complessi, nel dettaglio, devono:
— essere dotati di totalizzatori progressivi, non alterabili e non azzerabili, salvo che attraverso la rimozione dei sigilli, questi ultimi anche di tipo elettronico, applicati dal produttore anche sull'involucro;
— essere protetti dalla modifica, anche da remoto, della relativa costante di misura, salvo che attraverso la rimozione dei sigilli, questi ultimi anche di tipo elettronico, applicati dal produttore anche a protezione degli apparati costituenti la catena di misura;
— essere installati attraverso un montaggio ed un'inserzione conformi alle vigenti norme tecniche.
0 commenti:
Posta un commento
Il commento che inserirai sarà visibile solo dopo un controllo dei contenuti. Non saranno pubblicati i post contenenti diffamazioni.